L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n.166579/2020 del 20 aprile 2020, ha aggiornato le specifiche tecniche del tracciato XML della fattura elettronica. La nuova versione in vigore, la 1.6.1, va a sostituire la precedente versione 1.6 . Attualmente stiamo attraversando il previsto periodo transitorio di applicazione, dove è facoltativo adottare la nuova versione, che durerà sino a fine anno. Dal 1° gennaio 2021, per tutte le fatture elettroniche, diventeranno obbligatorie le nuove specifiche tecniche, salvo proroghe dell’ultimo momento. Quindi, ricapitolando, fino al 31 dicembre 2020, il Sistema di interscambio accetterà le fatture elettroniche predisposte con ambedue gli schemi.
I Codici Natura ed i codici Tipo Documento diventeranno più dettagliati dal 1° ottobre 2020. All’interno della sezione Dati Generali Documento, saranno inoltre introdotti i seguenti codici:
Per quanto riguarda i codici TipoDocumento, qui sotto trovate la tabella con i vecchi, ed evidenziati, i nuovi Tipi di Documento (TD):
TD01 | FATTURA |
TD02 | ACCONTO/ANTICIPO SU FATTURA |
TD03 | ACCONTO/ANTICIPO SU PARCELLA |
TD04 | NOTA DI CREDITO |
TD05 | NOTA DI DEBITO |
TD06 | PARCELLA |
TD16 | INTEGRAZIONE FATTURA REVERSE CHANGE INTERNO |
TD17 | INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTI SERVIZI DALL’ESTERO |
TD18 | INTEGRAZIONE PER ACQUISTI DI BENI INTRACOMUNITARI |
TD19 | INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI Ex. ART.17c2 |
TD20 | AUTOFATTURA PER REGOLARIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE (art.6c8 o art.46c5) |
TD21 | AUTOFATTURA PER SPLAFONAMENTO |
TD22 | ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA |
TD23 | ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA CON VERSAMENTO DELL’IVA |
TD24 | FATTURA DIFFERITA ALL’ art.21c4 La |
TD25 | FATTURA DIFFERITA ALL’ art.21c4 3^P Lb (TRIANGOLAZIONE INTERNA) |
TD26 | CESSIONE DI BENI AMMORTIZZABILI E PER PASSAGGI INTERNI (ex art.36) |
TD27 | FATTURA PER AUTOCONSUMO O PER CESSIONI GRATUITE SENZA RIVALSA |
La Natura è un codice da indicare nelle voci IVA escluse, o non soggette, o non imponibili e nelle inversioni contabili. Questo codice è stato finora composto da 2 caratteri (da N1 a N7) ora invece passiamo ad un formato dai 2 ai 4 caratteri, come potete notare nella seguente tabella, dove abbiamo evidenziato i nuovi Codici Natura.
N1 | OPERAZIONI ESCLUSE ex art. 15 |
N2.1 | OPERAZIONI NON SOGGETTE A IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies |
N2.2 | OPERAZIONI NON SOGGETTE – ALTRI CASI |
N3.1 | OPERAZIONI NON IMPONIBILI – ESPORTAZIONI |
N3.2 | OPERAZIONI NON IMPONIBILI – CESSIONI INTRACOMUNITARIE |
N3.3 | OPERAZIONI NON IMPONIBILI – CESSIONI VERSO SAN MARINO |
N3.4 | OPERAZIONI NON IMPONIBILI – OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE |
N3.5 | OPERAZIONI NON IMPONIBILI – A SEGUITO DI DICHIARAZIONI D’INTENTO |
N3.6 | OPERAZIONI NON IMPONIBILI – ALTRE OPERAZIONI CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PLAFOND |
N4 | OPERAZIONI ESENTI |
N5 | REGIME DEL MARGINE/IVA NON ESPOSTA IN FATTURA |
N6.1 | INVERSIONE CONTABILE – CESSIONE DI ROTTAMI E ALTRO MATERIALE DI RECUPERO |
N6.2 | INVERSIONE CONTABILE – CESSIONE DI ORO E ARGENTO PURO |
N6.3 | INVERSIONE CONTABILE – SUBAPPALTO NEL SETTORE EDILE |
N6.4 | INVERSIONE CONTABILE – CESSIONE DI FABBRICATI |
N6.5 | INVERSIONE CONTABILE – CESSIONE DI TELEFONI CELLULARI |
N6.6 | INVERSIONE CONTABILE – CESSIONE DI PRODOTTI ELETTRONICI |
N6.7 | INVERSIONE CONTABILE – PRESTAZIONI COMPARTO EDILE E SETTORI CONNESSI |
N6.8 | INVERSIONE CONTABILE – OPERAZIONI SETTORE ENERGETICO |
N6.9 | INVERSIONE CONTABILE – ALTRI CASI |
N7 | IVA ASSOLTA IN ALTRO STATO UE (vendite a distanza ex. Art. 40 c3 e c4 e art. 41 c1 Lb) PRESTAZIONI DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI, TELERADIODIFFUSIONE, ED ELETTRONICI (ex art.7-sexies Lf e Lg e art. 74-sexies) |
Le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica permettono una serie di semplificazioni, di non poco conto, per quanto riguarda le procedure di integrazione della fattura legate all’applicazione del meccanismo del reverse charge.
Si tratta, in particolare, delle disposizioni legate al comma 5 dell’art. 17 del DPR n. 633/72 che impongono al cessionario/committente di integrare il documento (fattura) emessa dal cedente/prestatore con l’indicazione:
Tale procedura risulta essere propedeutica alla successiva annotazione del documento nei registri IVA delle fatture di acquisto. Si tratta della procedura che permette l’applicazione dell’IVA nelle operazioni di reverse charge interno ed esterno. Vediamo di seguito entrambe le casistiche.
Possiamo dire che rientrano nell’ambito del c.d. reverse charge interno, principalmente le seguenti operazioni:
Per approfondire: “Reverse charge interno: le casistiche“.
Le operazioni di reverse charge interno vengono effettuate attraverso l’emissione della fattura in modo elettronico. Sul punto, l’Amministrazione finanziaria, con la Circolare n. 14/E/2019, ha sottolineato che ogni qual volta sia presente una fattura elettronica veicolata tramite Sistema di Interscambio, a fronte dell’immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo SdI.
Considerata la complessità operativa di questa procedura, l’introduzione delle nuove specifiche tecniche apporta una semplificazione importante a questa procedura. Il soggetto passivo che riceve una fattura elettronica senza evidenza dell’imposta, contenente un codice “Natura” relativo all’inversione contabile, adesso ha la possibilità di generare un documento elettronico contraddistinto da una delle nuove codifiche “TipoDocumento” (che abbiamo visto in precedenza).
Per il reverse charge interno l’integrazione della fattura elettronica ricevuta con un nuovo documento elettronico può avvenire con la creazione di un file XML indicando il codice operazione TD16 “Integrazione fattura reverse charge interno“. Nel documento devono essere indicati id dati del fornitore nella sezione “CedentePrestatore” e di quelli del cliente – tenuto all’integrazione – nella sezione “CessionarioCommittente”.
Allo stesso modo possiamo dire che i nuovi codici consentono anche di emettere un documento in formato elettronico anche per quanto riguarda le fatture ricevute in relazione ad ipotesi di reverse charge “esterno”. Per questo tipo di operazioni le codifiche da utilizzare nel documento elettronico da inviare al SdI sono:
In questo caso, possiamo affermare che effettuare questa procedura elettronica di reverse charge estero consente di ottenere l’esonero dalla presentazione della comunicazione esterometro (per queste operazioni).
Fonti: fiscomania.com ; agenziadelleentrate ;