Le nuove Specifiche delle Fatture Elettroniche 2021

Le nuove Specifiche delle Fatture Elettroniche 2021

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n.166579/2020 del 20 aprile 2020, ha aggiornato le specifiche tecniche del tracciato XML della fattura elettronica. La nuova versione in vigore, la 1.6.1, va a sostituire la precedente versione 1.6 . Attualmente stiamo attraversando il previsto periodo transitorio di applicazione, dove è facoltativo adottare la nuova versione, che durerà sino a fine anno. Dal 1° gennaio 2021, per tutte le fatture elettroniche, diventeranno obbligatorie le nuove specifiche tecniche, salvo proroghe dell’ultimo momento. Quindi, ricapitolando, fino al 31 dicembre 2020, il Sistema di interscambio accetterà le fatture elettroniche predisposte con ambedue gli schemi.

Cosa cambia?

I Codici Natura ed i codici Tipo Documento diventeranno più dettagliati dal 1° ottobre 2020. All’interno della sezione Dati Generali Documento, saranno inoltre introdotti i seguenti codici:

  • RT01 Ritenuta persone fisiche
  • RT02 Ritenuta persone giuridiche
  • RT03 Contributo INPS
  • RT04 Contributo ENASARCO
  • RT05 Contributo ENPAM
  • RT06 Altro contributo previdenziale

Per quanto riguarda i codici TipoDocumento, qui sotto trovate la tabella con i vecchi, ed evidenziati, i nuovi Tipi di Documento (TD):

TD01 FATTURA
TD02 ACCONTO/ANTICIPO SU FATTURA
TD03 ACCONTO/ANTICIPO SU PARCELLA
TD04 NOTA DI CREDITO
TD05 NOTA DI DEBITO
TD06 PARCELLA
TD16 INTEGRAZIONE FATTURA REVERSE CHANGE INTERNO
TD17 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTI SERVIZI DALL’ESTERO
TD18 INTEGRAZIONE PER ACQUISTI DI BENI INTRACOMUNITARI
TD19 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA  PER ACQUISTO DI BENI Ex. ART.17c2
TD20 AUTOFATTURA PER REGOLARIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE (art.6c8 o art.46c5)
TD21 AUTOFATTURA PER SPLAFONAMENTO
TD22 ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA
TD23 ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA CON VERSAMENTO DELL’IVA
TD24 FATTURA DIFFERITA  ALL’ art.21c4 La
TD25 FATTURA DIFFERITA  ALL’ art.21c4 3^P Lb    (TRIANGOLAZIONE INTERNA)
TD26 CESSIONE DI BENI AMMORTIZZABILI E PER PASSAGGI INTERNI (ex art.36)
TD27 FATTURA PER AUTOCONSUMO O PER CESSIONI GRATUITE SENZA RIVALSA

La Natura è un codice da indicare nelle voci IVA escluse, o non soggette, o non imponibili e nelle inversioni contabili. Questo codice è stato finora composto da 2 caratteri (da N1 a N7) ora invece passiamo ad un formato dai 2 ai 4 caratteri, come potete notare nella seguente tabella, dove abbiamo evidenziato i nuovi Codici Natura.

N1 OPERAZIONI ESCLUSE ex art. 15
N2.1 OPERAZIONI NON SOGGETTE A IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies
N2.2 OPERAZIONI NON SOGGETTE – ALTRI CASI
N3.1 OPERAZIONI NON IMPONIBILI – ESPORTAZIONI
N3.2 OPERAZIONI NON IMPONIBILI – CESSIONI INTRACOMUNITARIE
N3.3 OPERAZIONI NON IMPONIBILI – CESSIONI VERSO SAN MARINO
N3.4 OPERAZIONI NON IMPONIBILI – OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE
N3.5 OPERAZIONI NON IMPONIBILI – A SEGUITO DI DICHIARAZIONI D’INTENTO
N3.6 OPERAZIONI NON IMPONIBILI – ALTRE OPERAZIONI CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PLAFOND
N4 OPERAZIONI ESENTI
N5 REGIME DEL MARGINE/IVA NON ESPOSTA IN FATTURA
N6.1 INVERSIONE CONTABILE – CESSIONE DI ROTTAMI E ALTRO MATERIALE DI RECUPERO
N6.2 INVERSIONE CONTABILE – CESSIONE DI ORO E ARGENTO PURO
N6.3 INVERSIONE CONTABILE – SUBAPPALTO NEL SETTORE EDILE
N6.4 INVERSIONE CONTABILE – CESSIONE DI FABBRICATI
N6.5 INVERSIONE CONTABILE – CESSIONE DI TELEFONI CELLULARI
N6.6 INVERSIONE CONTABILE – CESSIONE DI PRODOTTI ELETTRONICI
N6.7 INVERSIONE CONTABILE – PRESTAZIONI COMPARTO EDILE E SETTORI CONNESSI
N6.8 INVERSIONE CONTABILE – OPERAZIONI SETTORE ENERGETICO
N6.9 INVERSIONE CONTABILE – ALTRI CASI
N7 IVA ASSOLTA IN ALTRO STATO UE (vendite a distanza ex. Art. 40 c3 e c4 e art. 41 c1 Lb) PRESTAZIONI DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI, TELERADIODIFFUSIONE, ED ELETTRONICI (ex art.7-sexies Lf e Lg e art. 74-sexies)

Integrazione della fattura in caso di reverse charge interno ed esterno

Le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica permettono una serie di semplificazioni, di non poco conto, per quanto riguarda le procedure di integrazione della fattura legate all’applicazione del meccanismo del reverse charge.

Si tratta, in particolare, delle disposizioni legate al comma 5 dell’art. 17 del DPR n. 633/72 che impongono al cessionario/committente di integrare il documento (fattura) emessa dal cedente/prestatore con l’indicazione:

  • Dell’aliquota IVA;
  • Dell’imposta.

Tale procedura risulta essere propedeutica alla successiva annotazione del documento nei registri IVA delle fatture di acquisto. Si tratta della procedura che permette l’applicazione dell’IVA nelle operazioni di reverse charge interno ed esterno. Vediamo di seguito entrambe le casistiche.

Integrazione dell’iva nel reverse charge interno

Possiamo dire che rientrano nell’ambito del c.d. reverse charge interno, principalmente le seguenti operazioni:

  • Le prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore dell’edilizia (art. 17 comma 6 lett. a) del DPR n. 633/72);
  • Le cessioni di fabbricati per i quali il cedente ha optato per l’applicazione dell’IVA in atto (art. 17 comma 6 lett. a-bis) del DPR n. 633/72);
  • Le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento, relative ad edifici (art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR n. 633/72);
  • Le cessioni di rottami, cascami e avanzi ferrosi (art. 74 commi 7 e 8 del DPR 633/72).

Per approfondire: “Reverse charge interno: le casistiche“.

Le operazioni di reverse charge interno vengono effettuate attraverso l’emissione della fattura in modo elettronico. Sul punto, l’Amministrazione finanziaria, con la Circolare n. 14/E/2019, ha sottolineato che ogni qual volta sia presente una fattura elettronica veicolata tramite Sistema di Interscambio, a fronte dell’immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo SdI.

Considerata la complessità operativa di questa procedura, l’introduzione delle nuove specifiche tecniche apporta una semplificazione importante a questa procedura. Il soggetto passivo che riceve una fattura elettronica senza evidenza dell’imposta, contenente un codice “Natura” relativo all’inversione contabile, adesso ha la possibilità di generare un documento elettronico contraddistinto da una delle nuove codifiche “TipoDocumento” (che abbiamo visto in precedenza).

Per il reverse charge interno l’integrazione della fattura elettronica ricevuta con un nuovo documento elettronico può avvenire con la creazione di un file XML indicando il codice operazione TD16 “Integrazione fattura reverse charge interno“. Nel documento devono essere indicati id dati del fornitore nella sezione “CedentePrestatore” e di quelli del cliente – tenuto all’integrazione – nella sezione “CessionarioCommittente”.

Integrazione dell’iva nel reverse charge esterno

Allo stesso modo possiamo dire che i nuovi codici consentono anche di emettere un documento in formato elettronico anche per quanto riguarda le fatture ricevute in relazione ad ipotesi di reverse chargeesterno”. Per questo tipo di operazioni le codifiche da utilizzare nel documento elettronico da inviare al SdI sono:

  • TD17, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di servizi dall’estero;
  • TD18 per l’acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di beni da soggetti non residenti ex art. 17 comma 2 del DPR n. 633/72.

In questo caso, possiamo affermare che effettuare questa procedura elettronica di reverse charge estero consente di ottenere l’esonero dalla presentazione della comunicazione esterometro (per queste operazioni).


Fonti: fiscomania.com ; agenziadelleentrate ;

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